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Organizzazione della cooperativa
SOCI
- Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di Legge.
- Possono essere soci i lavoratori che abbiano compiuto il 18esimo (diciottesimo) anno di età, che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
- In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al 12 % (dodici per cento) del numero complessivo dei soci lavoratori.
- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa.
- Possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro e che abbiano tra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali di formazione professionale, culturali e ricreativi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Il consiglio di amministrazione si compone di un variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci e per la prima volta nell'atto costitutivo. La variabilità del loro numero sarà in relazione alla quantità dei soci della Cooperativa e così stabilita: tre amministratori fino a 24 soci; cinque per un numero da 25 a 50 soci; sette per un numero di soci oltre gli 80.
- L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea.
- I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.
- Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- Essi sono dispensati dal prestare cauzione.
ASSEMBLEA
- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale. La loro convocazione deve essere effettuata mediante affissione di avviso presso la sede sociale e a mezzo raccomandata, riportando l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione; tale avviso deve essere affisso ed inviato almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- In mancanza di adempimento delle suddette formalità si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
- Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra pubblicità, diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.
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